Vademecum per l’invio dei punti ECM entro il 15 gennaio 2015.

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ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE – ENTRO IL 15 GENNAIO 2015 LA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE O DELL’AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs.81/08 e dell’articolo 2 del D.M. 4 marzo 2009.

Riferendoci a  quanto specificato nella nostra precedente news del 10 febbraio u.s. a cui rimandiamo, si fa presente che il 15 gennaio p.v. scadono i termini per presentare all’Ufficio II- Igiene, Prevenzione e Scurezza sul lavoro – del Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione del Ministero della salute la “comunicazione ai sensi dell’articolo38, comma 3, D. Lgs. 81/08 s.m.i. e dell’articolo 2, comma 2, D.M. Lavoro 4 marzo 2009”.

Allo scopo alleghiamo il modulo proposto da FNOMCeO per autocertificare l’adempimento.

FNOMCeO consiglia di allegare alla comunicazione la stampa della pagina Internet dell’anagrafe ECM di Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) che riassume il dettaglio dei crediti acquisiti nel triennio 2011-2013 (la somma dei crediti acquisiti con la partecipazione ad eventi ECM nazionali e a quelli regionali), nonché gli eventuali crediti acquisiti nel 2014 a compensazione dei crediti mancanti del triennio. E’ richiesta la trasmissione della copia del documento di identità.

Si invita pertanto chi non lo avesse ancora fatto di richiedere a Co.Ge.A.P.S. le credenziali di  accesso seguendo la semplice procedura dettagliata nel sito (www.cogeaps.it – banner “Acceso Anagrafe Crediti ECM),  in modo da stampare la pagina da allegare alla comunicazione.

Si consiglia inoltre di verificare la propria situazione crediti anche in Myecm che elenca i crediti acquisiti con la partecipazione ad eventi ecm nazionali (quelli di ANMA ad esempio). Allo scopo è necessario richiedere le credenziali di accesso al sito Agenas (www.agenas.it) nella pagina ECM (“registrazione professionisti sanitari – “myecm” )

La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it.”

Oppure all’indirizzo mail: dgprev@sanita.it

 

Oppure inviata mediante raccomandata AR come da indirizzo presente nel fac-simile di FNOMCeO.

I medici che hanno già inviato a suo tempo la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica del Dr. Renato Pesce, direttamente all’Ufficio del Ministero della Salute, non devono ripetere la procedura.

In allegato il modello FNOMCeO della comunicazione da inviare.

Di seguito alcuni passi della News ANMA del 10 febbraio 2014

Il Ministero della Salute lo scorso 28 gennaio ha pubblicato sul proprio sito web la nota che segue a precisazione dell’obbligo di trasmissione da parte del medico dell’esito del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013, ovvero dei crediti maturati nel triennio. La motivazione è a tutti nota e non ci dilunghiamo. Portiamo però all’attenzione di tutti che il sopra richiamato obbligo di comunicazione scade il 15 gennaio 2015, dato che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (CNCF), in coerenza con il dettato normativo, ha deliberato la possibilità di completare i crediti mancanti entro il 2014.

Il testo della nota del Ministero della salute

Con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it.”

Quanto sopra deve però coordinarsi con la cosiddetta “Determina della CNFC del 17 luglio 2013” che contiene una serie di specifiche in merito alle condizioni di acquisizione dei crediti formativi e di cui riportiamo e commentiamo alcuni aspetti collegati con la nota del Ministero della salute. In buona sostanza la CNFC dettaglia nella nota esplicativa del 21 luglio 2013, pubblicata sul sito di Age.na.s (www.agenas.it),  le condizioni per gli ‘Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione’, di cui ci  preme qui riportare lo specchietto relativo alla Riduzione dell’obbligo formativo triennale. Infatti l’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012, pur avendo stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011 – 2013, ha anche previsto la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.

La riduzione è da attuarsi con criterio proporzionale che si calcola secondo il seguente metodo:

- riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;

- riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;

- riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

 

Lo specchietto che segue riassume quanto detto:

 

Crediti acquisiti nel triennio

2008-2010

Fabbisogno Triennale 2011-2013

Fabbisogno annuale 2011-2013
Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5
Da   51 a 100 120 Da 20    a 60
Da   30 a   50 135 Da 22,5 a 67,5

 

E’ quindi indispensabile che ognuno di noi verifichi la “propria contabilità” interrogando i siti di Age.na.s (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali)  (www.agenas.it) e di Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) (www.cogeaps.it), previa iscrizione nell’apposita area (“registrazione professionisti sanitari – “myecm” di Age.na.s; “accesso anagrafe crediti ecm” di Co.Ge.A.P.S.).

Il sito di Age.na.s fornisce l’elenco dei crediti acquisiti nel triennio 2011-2013.

Quello di Co.Ge.A.P.S. fornisce invece l’elenco complessivo dei crediti maturati nel triennio 2008-2010 e 2011-2013, erogati sia da provider regionali che da quelli nazionali.

E’ bene tenere presente che il provider ha tempo 60 giorni dalla conclusione di un evento per rapportare i crediti attribuiti ai partecipanti dell’evento in questione. E’ pertanto possibile che crediti di eventi conclusi negli ultimi mesi dell’anno non siano stati ancora rapportati e quindi non risultano conteggiati nel rendiconto personale. E’ bene dunque verificare la propria rendicontazione dopo il 31 marzo.

Ovviamente i sistemi elencano i crediti come notificati dai diversi provider. E’ pertanto utile analizzare la propria situazione confrontandola con gli attestati ricevuti dai provider, evento per evento, per verificarne la congruità e l’esattezza.

E’ ammesso riportare nel computo dei crediti da acquisire per il triennio 2011-2013 fino a 45 crediti acquisiti nel triennio 2008-2010, seguendo le indicazioni della “determina del 17/07/2013” già riportate nello specchietto precedente.

Pubblicato in: News ANMA

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