SUL DECRETO LEGGE 125 DEL 07/10 E SUL COMUNICATO STAMPA DEL CTS DEL 11/10

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  Lo scorso 7 ottobre è stato emanato il D. L. n. 125 – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il Decreto proroga lo stato di emergenza al 31/01/2021 e con lo stesso alcune disposizioni connesse; introduce l’obbligo dell’uso di mascherine anche all’aperto; proroga fino al 15 ottobre p.v. la validità dell’ultimo DPCM emanato; infine vengono introdotte modifiche al Titolo X del D. Lgs. 81/08 Sicurezza sugli agenti biologici.

  In materia di lavoro sono state quindi confermate le proroghe delle seguenti disposizioni:

diritto alla modalità di lavoro agile per i c.d. lavoratori fragili e familiari di persone immunodepresse, se compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39 D.L. 18/20 convertito con L. 27/20, art. 90, comma 1 secondo capoverso, D.L. 34/20, convertito con L. 77/20);

possibilità per il Datore di Lavoro di ricorrere alla modalità di lavoro agile per ogni dipendente senza accordo individuale (art. 90, comma 4 DL n. 34/20, convertito con Legge n. 77/20) comunicando in forma semplificata al Ministero del Lavoro il ricorso allo smart working.

Per i soggetti fragili quindi non cambia il quadro normativo.

  L’art. 1, c. 1, lett. b) del Decreto introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne la obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Al contempo sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Questa disposizione quindi non modifica l’applicazione dei protocolli anti-contagio definiti tra Governo e Parti Sociali nell’aprile scorso e quindi anche i protocolli aziendali definiti sulla base di quello nazionale non devono essere modificati.

 

  L’art. 4 del D.L. recepisce la Direttiva (UE) 2020/739 che ha inserito nella tabella relativa ai virus la nuova voce: sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), con classificazione 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori).

A proposito di questo specifico articolo ricordiamo che la Valutazione del Rischio biologico per il nuovo coronavirus secondo il Titolo X del D. Lgs. 81/08 deve necessariamente essere effettuata in tutte le realtà lavorative in cui la presenza dell’agente biologico è una peculiarità dell’attività lavorativa stessa, quindi ad esempio negli ospedali, nei laboratori di analisi dei tamponi, nei laboratori di ricerca e sviluppo per il vaccino, etc., invece per tutte le altre realtà lavorative rappresenta un rischio generico proveniente solamente dall’esterno e quindi la valutazione di cui al Titolo X non si applica. In questi casi deve quindi essere svolta una valutazione del rischio generico le cui conclusioni comportino la riduzione del rischio di contagio, come delineato dai Protocolli firmati dal Governo con le Parti Sociali.

 

  Domenica 11/10 u.s. è stato emesso e pubblicato dal Comitato Tecnico Scientifico il comunicato stampa – riportato in allegato – che modifica le condizioni ed i periodi di isolamento e quarantena secondo le ultime recenti linee guida internazionali. La rimodulazione prevede che:

- il caso positivo sintomatico, con diagnosi confermata da tampone molecolare, debba restare in quarantena per almeno 10 gg di cui gli ultimi 3 senza alcun sintomo e debba essere sottoposto a nuovo tampone singolo per la conclusione della quarantena.

- il caso positivo asintomatico, con diagnosi confermata da tampone, debba restare in quarantena per 10 gg e debba essere sottoposto a nuovo tampone singolo per la conclusione della quarantena; qualora dopo 21 gg risulti ancora positivo al 21° giorno potrà essere interrotta la quarantena.

- il contatto stretto di un soggetto positivo sarà posto in isolamento fiduciario per 10 gg e sarà quindi sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare.

 

 

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