In data 27.12.2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la Direttiva 2017/2398 del Parlamento Europeo del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE “sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Gli Stati membri devono conformarsi alla Direttiva entro il 17 gennaio 2020, seguendo i criteri e le procedure consolidate, ovvero rispettando i requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva.
Non possiamo certo prevedere la data in cui la Direttiva sarà acquisita nel nostro sistema normativo e neppure come il nostro Legislatore intenda renderla coerente al nostro sistema di tutela.
Ne deriva che fino alla emanazione di uno specifico atto normativo nel nostro Paese si continua ad applicare il Titolo IX – Sostanze pericolose – Capo II: protezione da agenti cancerogene mutageni – del D.lgs 81/08.
Ad una prima lettura ci sembra che la nuova Direttiva non introduca elementi di grande novità, soprattutto per il nostro sistema di tutela che ha anticipato nel D.Lgs 81/08 questi aspetti innovativi (ad esempio la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria al termine dell’esposizione; la notifica all’autorità responsabile di tutti i casi di cancro causati dall’esposizione a cancerogeni).
Di rilievo e di sicuro interesse l’ampliamento a 14 sostanze del valore limite per l’esposizione professionale con l’inserimento di altri 11 valori limite vincolanti per gli Stati membri. Ciò comporterà la riscrittura dell’Allegato XLIII del D.Lgs 81/08 che attualmente elenca i valori limite di benzene, cloruro vinile monomero e polveri di legno. Di interesse anche l’abbassamento del valore limite per le polveri di legno duro a 3 mg/mc fino al gennaio 2023 e successivamente a 2 mg/mc.
Si allega in testo della Direttiva che comprende nell’Allegato III l’elenco dei valori limiti