Procedure per la Valutazione dei Rischi. Documento della Commissione Consultiva

Female worker cutting wood with a power saw while male worker standing behind

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 è stato pubblicato un Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo”.

 

Si ricorda che l’articolo 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08, qui richiamato, prevede – nel suo primo periodo – che “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).”

 

Con il Comunicato del 6 dicembre, che rinvia al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 contenente le procedure standardizzate, il Ministero “rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo, reperibili nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione “Sicurezza nel lavoro”.”

 

Il Decreto Interministeriale “entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione [del decreto stesso nel sito internet del Ministero del Lavoro, n.d.r.] nella Gazzetta Ufficiale”, quindi il sessantesimo giorno successivo al 6 dicembre 2012 quale data di pubblicazione in G.U. del Comunicato su richiamato (art. 2 c. 1 del Decreto).

 

Sul sito del Ministero, cui rinvia il Comunicato, si legge che “il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”

 

Il Decreto Interministeriale consta di due articoli e un allegato.

 

All’articolo 1 c. 1 il Decreto prevede che, “ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegate al presente decreto”.

 

Il medesimo articolo prosegue, al secondo comma, ricordando che “i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegate al presente decreto”.

 

L’articolo 1 puntualizza poi – al quarto comma – che “le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto”.

 

L’Allegato al Decreto contiene:

1)      la “Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, contenente in particolare:

 

-          Lo Schema della Procedura standardizzata (con indicazione dei Passi e delle Azioni da intraprendere, rinviando alla modulistica specifica per realizzare ciascuno di essi)

-          Lo scopo

-          Il campo di applicazione

-          I compiti e le responsabilità

-          Le istruzioni operative, che si snodano attraverso i seguenti passaggi:

1° Passo: Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

4° Passo: Definizione del programma di miglioramento.

 

2)      La “Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale”, contenente in particolare:

MODULO N. 1.1: DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA

MODULO N. 1.2: LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

MODULO N. 2: INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

MODULO N.3: VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO.

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