È stato pubblicato sulla GU n. 226 del 26 settembre u.s. il Decreto Legislativo 135/24 che reca disposizione per la “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. La Direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.
Le principali modifiche al D.Lgs. 81/08 sono:
l’introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, a partire già dal titolo dell’atto che ora le ricomprende esplicitamente e poi in diversi articoli dove compaiono come richiamo al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni;
la modifica di alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni;
l’inserimento del valore limite biologico del piombo (e dei suoi composti organici).
Di seguito una tabella sintetica con un quadro generale delle modifiche – ma si consiglia caldamente di vedere nel dettaglio di ogni articolo del D.Lgs. 135/24 le le ulteriori modifiche apportate al dettato del nostro Testo Unico
Decreto 135/24 | Decreto 81/08 – artt. modificati | la modifica |
Artt. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 | Artt. 26, 29, 55, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241 e la rubrica del Capo II del Titolo IX | «cancerogeni mutageni» sono sostituite da «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione» |
Artt. 4, 5 | Artt. 222, 223 | via il riferimento all’allegato XXXIX |
Art. 6 | Art. 229 | inserito riferimento a «tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento» |
Art. 9 | Art. 234 | inserite nuove definizioni: b-bis) sostanza tossica per la riproduzione b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia c-bis) valore limite biologico c-ter) sorveglianza sanitaria |
Art. 16 | Art. 242 (Accertamenti sanitari) | inserito riferimento al superamento del valore limite biologico |
Art. 17 | Art. 243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) | inserito riferimento al superamento del valore d’esposizione all’agente cancerogeno o alla sostanza tossica per la riproduzione |
Art. 7 e 18 | Art. 232 e 244 | corretti e inseriti alcuni richiami ad INAIL |
Art. 19 | Art. 245 comma 1 | abrogato il riferimento ad «adeguamenti normativi» |
Allegato Decreto 135/24 | Allegato Decreto 81/08 | Modifiche effettuate |
Allegato A (previsto dall’art. 21, c. 2) |
ALLEGATO XXXVIII VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I |
Sostituzione completa |
Allegato B (previsto dall’art. 21, c. 4) |
ALLEGATO XLIII VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II |
Sostituzione completa |
Allegato C | ALLEGATO XLIII-BIS VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PIOMBO e suoi composti ionici |
Inserimento ex novo |