MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLE SOSTANZE CANCEROGENE

modifiche-cancerogeni

  È stato pubblicato sulla GU n. 226 del 26 settembre u.s. il Decreto Legislativo 135/24 che reca disposizione per la “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. La Direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Le principali modifiche al D.Lgs. 81/08 sono:

l’introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni, a partire già dal titolo dell’atto che ora le ricomprende esplicitamente e poi in diversi articoli dove compaiono come richiamo al fianco degli agenti cancerogeni e mutageni;
la modifica di alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni;
l’inserimento del valore limite biologico del piombo (e dei suoi composti organici).

  Di seguito una tabella sintetica con un quadro generale delle modifiche – ma si consiglia caldamente di vedere nel dettaglio di ogni articolo del D.Lgs. 135/24 le le ulteriori modifiche apportate al dettato del nostro Testo Unico

 Decreto 135/24  Decreto 81/08 – artt. modificati  la modifica
 Artt. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20  Artt. 26, 29, 55, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241 e la rubrica del Capo II del Titolo IX  «cancerogeni mutageni» sono sostituite da «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione»
 Artt. 4, 5  Artt. 222, 223  via il riferimento all’allegato XXXIX
 Art. 6  Art. 229 inserito riferimento a «tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento»
 Art. 9  Art. 234  inserite nuove definizioni:
 b-bis) sostanza tossica per la riproduzione
 b-ter
) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia
sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia
 c-bis) valore limite biologico
 c-ter) sorveglianza sanitaria
 Art. 16  Art. 242 (Accertamenti sanitari)  inserito riferimento al superamento del valore limite biologico
 Art. 17  Art. 243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)  inserito riferimento al superamento del valore d’esposizione all’agente cancerogeno o alla sostanza tossica per la riproduzione
 Art. 7 e 18  Art. 232 e 244  corretti e inseriti alcuni richiami ad INAIL
 Art. 19  Art. 245 comma 1  abrogato il riferimento ad «adeguamenti normativi»

 

 Allegato Decreto 135/24  Allegato Decreto 81/08  Modifiche effettuate
 Allegato A
(previsto dall’art. 21, c. 2)
 ALLEGATO XXXVIII
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I
 Sostituzione completa
 Allegato B
(previsto dall’art. 21, c. 4)
 ALLEGATO XLIII
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II
 Sostituzione completa
 Allegato C  ALLEGATO XLIII-BIS
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA PIOMBO e suoi composti ionici
 Inserimento ex novo