MODIFICHE AL D. LGS. 81/08

decreto-81-maggio-2023

  La Gazzetta Ufficiale Serie generale n° 103 del 04/05/2023 pubblica il Decreto Legge 48/2023Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“ che agli articoli 14 e 15 introduce rilevanti modifiche alla normativa su sicurezza e tutela della salute sul lavoro. Il Decreto è entrato in vigore venerdì 05/05.

Le modifiche di nostro interesse, che riguardano il MC, sono riportate nell’articolo 14:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a) , le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
  b) all’articolo 21, comma 1, lettera a) , dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»
  c) all’articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»; 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
  g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».”.

Abbiamo ricevuto dal dott. Gilberto Boschiroli, Consigliere Nazionale ANMA, una lettera con un primo commento e corredato da legittime domande. Volentieri la condividiamo con tutti.
Seguiranno ulteriori commenti. Certamente.

Cari amici di ANMA,
il nuovo D.L. 48/23 introduce modifiche di nostro interesse che riguardano il MC e sono riportate nell’articolo 14 del Decreto:
Nomina del Medico Competente
Viene modificato l’articolo 18 comma 1 lettera a), che ora recita:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

È una modifica importante e di grande impatto, in linea con le richieste da avanzate sin dall’uscita del D. Lgs. 81/08 dalle Associazioni professionali (ANMA in testa), e che allarga la possibilità di nomina del MC anche per rischi non esplicitamente citati dalla normativa (i cosiddetti rischi “non normati”).
Secondo logica la modifica estende quindi l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D. Lgs. 81/08, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la VdR, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del TU, in collaborazione obbligatoria col MC, ne evidenzi la necessità. Quindi alla presenza di rischi “non normati”.
Come accade di solito, anche questa modifica pone alcuni dubbi interpretativi:
• chi decide la necessità di nominare il MC? Ovviamente il Datore di Lavoro, ma lo può fare solo al completamento del DVR, al quale quindi non necessariamente partecipa sin dall’inizio il MC. Mi sembrerebbe ovvia la necessità di consultazione preliminare di un Medico del lavoro che partecipando sin da subito e sempre alla valutazione dei rischi può contribuire a verificare la necessità della nomina del MC.
• l’allargamento della Sorveglianza Sanitaria non è così esplicito: sarebbe stato meglio modificare in tal senso anche l’art. 41 del D. Lgs. 81/08, che altrimenti appare in contraddizione con l’art. 18 così modificato. Ai limiti dell’assurdo appare possibile nominare il MC anche in presenza di rischi non normati, ma non fargli effettuare alcune Sorveglianza Sanitaria ??!!

Cartella sanitaria e di rischio (CSR)
Viene modificato l’articolo 25 del D. Lgs. 81/08, aggiungendovi un comma e-bis) che recita:
in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
La norma ha un suo senso, ma non si capisce perché introdurre come obbligo una buona prassi professionale.
In questo modo sembra che la visita medica preventiva (in assunzione o subito dopo) di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.
Alcuni dubbi:
com’è noto il MC ha obbligo di consegnare la CSR al Lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (ex art. 25, c. 1, lett. e), del TU). Più volte ANMA ha segnalato le difficoltà pratiche per ottemperare a tale disposizione, specie nelle aziende in cui il Medico è presente solo sporadicamente. Di fatto, anche quando tale obbligo non viene disatteso, il Lavoratore non sempre (o forse quasi mai?) conserva la CSR ed è in grado di renderla disponibile.
• l’indisponibilità della precedente cartella rende impossibile la redazione del giudizio di idoneità (e quindi l’assunzione o l’inizio della prestazione del lavoratore)?
• sarà sufficiente una notazione che la cartella non è al momento disponibile?
La vera soluzione di tale problema potrebbe ben essere l’istituzione di una CSR elettronica standard da inserire nel Fascicolo Sanitario Elettronico del Lavoratore a cui deve avere accesso anche il MC.

Sostituzione del medico competente
Viene modificato l’articolo 25 del D. Lgs. 81/08, aggiungendovi un comma n-bis) che recita:
in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Finalmente viene regolamentata una situazione molto frequente e che sino a ora era gestita con buon senso ma con grande incertezza giuridica.
L’interpello 25/I/0001768 del 23.02.2006 ammetteva sì la possibilità di una sostituzione, ma previa nomina da parte del Datore di Lavoro e onere del sostituto di ottemperare a tutti gli obblighi del MC, mentre la modifica proposta impone al MC l’obbligo di indicare un sostituto per “l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.
Anche qui alcuni dubbi:
• sarà banale, ma chi stabilisce quali sono le “gravi e motivate ragioni”? Ovviamente il MC stesso, ma con quali criteri? Le ragioni vanno comunicate? E tutta la normativa sulla privacy?
• per quanto tempo posso farmi sostituire?
• credo che si debbano pensare azioni di contrasto di possibili “caporalati”: il MC mantiene titolarità e compensi dell’incarico e si fa sostituire ad infinitum per le prestazioni operative di manovalanza (visite, sopralluoghi, etc.)
• si spera che “durante il periodo temporale specificato” si riferisca agli obblighi in scadenza in quel periodo, escludendo quindi la necessità, per esempio, di visitare tutti i luoghi di lavoro o altri oneri che non decorrano in tale periodo
• sembra chiaro quindi che la sostituzione non possa essere causa di risoluzione del contratto tra MC e aziendaAnche questi primi approfondimenti sono ovviamente, come di consueto, solo prime osservazioni che confido siano aperte alla discussione e ad ogni altro contributo utile.

Un caro saluto
dott. Gilberto Marcello Boschiroli