In data 22/01 ANMA, assieme alle altre Società Scientifiche ed Associazioni Professionali della Medicina del Lavoro, ha formalmente richiesto una audizione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute per ” presentare i nostri rilievi e le nostre proposte, al fine di porre le indicazioni ritenute più utili a Datori di Lavoro, Lavoratori, Organi di Vigilanza e Medici Competenti, che potrebbero trovare spazio in una circolare esplicativa, o in altri dispositivi normativi da individuare, tali da dirimere le perplessità suscitate per l’applicazione pratica delle recenti modifiche legislative ”.
È parso infatti a tutti quantomeno strano che nonostante la partecipazione ai Tavoli tecnici (presso l’uno e l’altro Ministero) e le interlocuzioni con le Istituzioni nessuna delle Associazioni sia stata sentita durante il lungo iter legislativo.
Rinviando alla lettura dell’approfondimento dell’Avv. Scudier per un commento centrato sui profili giuridici della Legge 203, nell’attesa degli sviluppi della situazione ANMA ha approntato una nota a proposito della modifica della norma relativa alla “ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi ” ex art. 41, c. 2, lett. e-ter) che riportiamo di seguito: