INTERPELLO N. 8 – SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2019

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  Per dovere di cronaca riportiamo quanto definito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nella seduta del 2 dicembre u.s. e recentemente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

Le domande rivolte alla Commissione vertevano sulla materia della comunicazione ex art. 40 del Testo Unico: la prima domandando chi, tra due o più MC avvicendatisi durante l’anno solare nella stessa organizzazione, sia titolare dell’obbligo della comunicazione; la seconda se tale obbligo sia previsto anche in assenza – nell’anno precedente – di attività di sorveglianza sanitaria.

La Commissione risponde al primo quesito segnalando che già l’INAIL ha precisato che “[...] l’obbligo sussiste in capo al Medico Competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni [...]” ed al secondo per la permanenza dell’obbligo, stante “[...] che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.”.

  Di conseguenza, posto questo punto fermo, entro il 31 marzo 2020 si dovranno inserire le comunicazioni relative ad aziende nelle quali l’attività di sorveglianza sanitaria sia stata assente nel 2019.

In allegato il documento integrale della Commissione per gli interpelli.

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