DECRETO LEGGE 229 DEL 30/12/2021

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  Di seguito riportiamo la sintesi dei più rilevanti provvedimenti contenuti nell’ultimo Decreto Legge pubblicato:

l’articolo 2 del D.L. 229/2021 impatta sensibilmente su isolamento e quarantene andando ad aggiungere al D.L. 33/2020, convertito con modificazioni dalla L. 74/2020, all’art. 1 i commi:

 7-bis che disapplica la quarantena preventiva per coloro che entro i 120 giorni antecedenti abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da malattia conclamata o abbiano ricevuto la dose di richiamo, come misura di protezione dovranno sempre indossare una c.d. mascherina FFP2 per i 10 gg successivi al contatto col soggetto positivo.
Questi stessi soggetti qualora insorgano sintomi dovranno però sottoporsi a test antigenico rapido o molecolare e nuovamente al 5° giorno dall’ultimo contatto con il soggetto COVID-19+.
Viene infine specificato che “La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto” quindi oggi 31/12/2021.

 e 7-ter che “invita” il Ministero della Salute in accordo con il Comitato Tecnico-Scientifico ad emanare una nuova Circolare che definisca “le modalità attuative dei commi 6 e 7” (NdR modalità attuative delle quarantene – ed immaginiamo che possa qui essere compresa una nuova formulazione delle definizioni di “contatto” -) nonché ribadisce che la conclusione di quarantena e auto-sorveglianza (di cui sopra) “consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2“.

L’articolo 1 del D.L. 29/2021 invece amplia – a partire dalla data del 10/01/2022 – le ipotesi nelle quali è necessario il possesso di valida certificazione verde rafforzata:
accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.


  La Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 specifica alcuni ulteriori distinguo:
per i contatti a basso rischio qualora abbiano indossato sempre mascherina chirurgica o protezione FFP2 non è necessaria la quarantena;

per i contatti stretti 1) la quarantena sarà comunque applicata per la durata di 5gg, con al termine un test antigenico o molecolare, per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 2) la auto-sorveglianza ha durata di 5gg, con obbligo di utilizzo continuativo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 per un periodo non inferiore a 10gg e in assenza di sintomatologia; 3) gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.