Con la pubblicazione della Circolare 11 del 24 marzo u.s. si è destata qualche preoccupazione da parte di alcuni Associati, abbiamo chiesto allora al nostro dottor Paolo Santucci di fornirci una rapida analisi del testo INAIL.
Di seguito la nota del dottor Santucci, già Segretario regionale Liguria e Consigliere Nazionale ANMA:
La Circolare INAIL 11/2023, avente come oggetto ‘Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali’, anzitutto presenta valenza interna all’Istituto (vedansi le specifiche procedure e “disposizioni contabili”), pur costituendo un riferimento scientifico ed economico-organizzativo, che potrebbe essere seguito da Enti e aziende pubbliche o private.
Dopo un richiamo a Leggi e Circolari di riferimento, viene proposta una classificazione delle conclusioni dello screening ergoftalmologico effettuato dal Medico Competente, che ha il pregio di valorizzare il concetto di “astenopia significativa” (diverse modalità di calcolo sono riportate nelle Linee Guida SIML – 2013), spesso trascurato ed utilissimo invece sia per la formulazione dei singoli Giudizi di Idoneità sia nel monitoraggio del comfort oculovisivo delle popolazioni di addetti al videoterminale.
Andando oltre il rassicurante riferimento all’impiego del videoterminale (“non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore…”), viene illustrata la differenza fra il Dispositivo Normale di Correzione (DNC), l’occhiale “personale” che il Lavoratore abitualmente utilizza, ed il Dispositivo Speciale di Correzione Visiva (DSCV), vale a dire particolari lenti od occhiali, destinati “a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa al videoterminale”, qualora non si riveli adatto il DNC (vd art. 176, c. 6, D. Lgs.81/08 e s.m.i.).
Perciò nella sostanza viene ribadito quanto già affermato nelle precedenti pubblicazioni INAIL (‘Il lavoro al videoterminale’ e ‘I protocolli di sorveglianza sanitaria nelle strutture INAIL’, 2010) e confermato anche quanto era stato riferito nell’articolo ‘Dispositivi speciali di correzione‘ (P. Santucci, Medico Competente Journal 4/2011), contenente anche una pratica flow chart per la corretta prescrizione del DSCV.
Il riferimento della Circolare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 dicembre 2022 n° 392 – C – 392/21 introduce l’unico vero elemento di novità, relativo all’impiego dei Dispositivi Speciali di Correzione: “non possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale”. Perciò, secondo la Corte europea il DSCV non è più equiparabile ad un Dispositivo di Protezione Individuale – come emergeva nella pubblicazione INAIL del 2010 – ma può essere utilizzato anche per uso personale ed a maggior ragione nel lavoro in remoto.
In conclusione, non emergono rilevanti novità sulla gestione dei Dispositivi Speciali di Correzione Visiva (DSCV) rispetto al passato, fatto salvo il loro possibile utilizzo al di fuori della sede aziendale.