Come saprete per il 2020 la Legge 41 del 06/06/2020 di conversione del Decreto Legge 22 del 08/04/20 ha riconosciuto per alcune categorie di professionisti sanitari – tra i quali i Medici – i 50 Crediti ECM relativi all’anno corrente.
Il testo dell’aggiungo comma 2-ter dell’articolo 6 così recita: “I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, come disposto dall’articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.“.
Come spesso accade il testo della norma lascia adito ad interpretazione. Nello specifico non si comprende se i “liberi professionisti” siano coloro che hanno prestato la loro attività nell’ambito delle organizzazioni citate nel testo stesso.
Non appena saranno note le modalità di riconoscimento dei Crediti provvederemo ad integrare il presente comunicato.