Dopo un iter lungo 1 anno è stato approvato anche dal Senato il Disegno di Legge titolato “Disposizioni in materia di lavoro”, che per quanto riguarda il D.Lgs. 81/08 apporta alcune modifiche.
Premesso che restiamo in attesa di pubblicazione e quindi del testo definitivo licenziato dal Parlamento ( qui il testo integrale dell’articolo 1 ), segue una prima veloce analisi delle più importanti novelle:
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
[...] b) nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:
« Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro) – 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti »;
Riteniamo sia interessante ed utile la Relazione annuale al Parlamento, potrebbe diventare una comunicazione sulla quale riflettere come Associazione per “vedere dove va” la legislazione rispetto all’attività professionale del Medico Competente.
c) all’articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4 »;
Sembrerebbe che venga “automatizzata” la verifica del requisito della formazione continua per il MC, di conseguenza l’auspicio è che cada l’obbligo di autocertificare la propria posizione alla conclusione di ogni triennio formativo. Peraltro, ricordiamo, era già vigente sin dal 2016 il “Protocollo d’Intesa tra Ministero della Salute e FNOMCeO” per per lo scambio di dati finalizzati all’aggiornamento e revisione dell’elenco nazionale presso il Ministero.
d) all’articolo 41:
1) al comma 2:
[...]
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: « sessanta giorni continuativi, » sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica »;
Quindi la visita medica “di rientro” dalla malattia non è più obbligatoria bensì a discrezione del Medico Competente, che però d’obbligo dovrà comunque esprimere un Giudizio di Idoneità. E allora sorge la domanda su come coniugare e rendere coerente la formulazione di un GdI senza aver visto (e visitato) il Lavoratore. Un salto nel vuoto? E chi se non il MC ha poi la responsabilità del Giudizio?
Del resto anche ADAPT, nel contributo richiesto dalla 10a Commissione Permanente del Senato, ha rimarcato che “la novella [...] rischia di disapplicare il generale principio di effettività che governa la materia. Sarebbe opportuno specificare i termini della valutazione svolta dal medico competente al fine di escludere l’esigenza di visita di controllo (es. esame documentale).”.
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva »;
Qui la norma ripropone il tema della disponibilità della cartella sanitaria da parte del Lavoratore al momento della visita, ed al tempo stesso introduce una regola di natura formale di cui il MC dovrà tenere conto nella gestione della propria attività.
e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo »;
La norma elimina la condizione per la deroga rappresentata dall’esistenza di particolari esigenze tecniche, individuando l’assenza di emissione di agenti nocivi come la condizione generale per l’uso di locali chiusi sotterranei o semisotterranei (oltre alla sussistenza dei requisiti dell’allegato IV e le idonee condizioni di aerazione, illuminazione, microclima). Diventa necessaria la dimostrazione di tale presupposto ed il procedimento che appare regolato secondo un sistema di silenzio-assenso; la documentazione necessaria sarà individuata con Circolare dell’INL.
Attendiamo comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la conferma di quanto licenziato dal Senato.