Concluso il ciclo ECM 2011/2013: quali adempimenti.

dottoressa al computer

La tensione sale registrando livelli di voltaggio che rischiano l’esplosione. Lo sappiamo tutti e lo condividiamo. Però, in attesa di entrare nel vivo dei chiarimenti che sono già stati richiesti – ma su cui per ora il silenzio è totale – e di una rivisitazione a tutto tondo della nostra figura professionale e degli obblighi che ne discendono, è utile prendere nota della richieste che la nostra normativa pone al medico competente.

In altre parole stiamo pronti per non farci cogliere di sorpresa.

Allo scopo proponiamo alcune precisazioni in merito alle comunicazioni comparse in diversi siti al fine di orientarci “secondo legge”.

 

Il Ministero della Salute lo scorso 28 gennaio ha pubblicato sul proprio sito web la nota che segue a precisazione dell’obbligo di trasmissione da parte del medico dell’esito del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013, ovvero dei crediti maturati nel triennio. La motivazione è a tutti nota e non ci dilunghiamo. Portiamo però all’attenzione di tutti che il sopra richiamato obbligo di comunicazione scade il 15 gennaio 2015, dato che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (CNCF), in coerenza con il dettato normativo, ha deliberato la possibilità di completare i crediti mancanti entro il 2014.

Dunque nessuna conclusione affrettata, ma una tranquilla verifica della propria situazione

 

Il testo della nota del Ministero della salute

Con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it.”

 

Quanto sopra deve però coordinarsi con la cosiddetta “Determina della CNFC del 17 luglio 2013” che contiene una serie di specifiche in merito alle condizioni di acquisizione dei crediti formativi e di cui riportiamo e commentiamo alcuni aspetti collegati con la nota del Ministero della salute. In buona sostanza la CNFC dettaglia nella nota esplicativa del 21 luglio 2013, pubblicata sul sito di Age.na.s (www.agenas.it),  le condizioni per gli ‘Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione’, di cui ci  preme qui riportare lo specchietto relativo alla Riduzione dell’obbligo formativo triennale. Infatti l’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012, pur avendo stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011 – 2013, ha anche previsto la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.

La riduzione è da attuarsi con criterio proporzionale che si calcola secondo il seguente metodo:

- riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;

- riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;

- riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

 

Lo specchietto che segue riassume quanto detto:

 

Crediti acquisiti nel triennio

2008-2010

Fabbisogno Triennale 2011-2013

Fabbisogno annuale 2011-2013
Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5
Da   51 a 100 120 Da 20    a 60
Da   30 a   50 135 Da 22,5 a 67,5

 

E’ quindi indispensabile che ognuno di noi verifichi la “propria contabilità” interrogando i siti di Age.na.s (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali)  (www.agenas.it) e di Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) (www.cogeaps.it), previa iscrizione nell’apposita area (“registrazione professionisti sanitari – “myecm” di Age.na.s; “accesso anagrafe crediti ecm” di Co.Ge.A.P.S.).

Il sito di Age.na.s fornisce l’elenco dei crediti acquisiti nel triennio 2011-2013.

Quello di Co.Ge.A.P.S. fornisce invece l’elenco complessivo dei crediti maturati nel triennio 2008-2010 e 2011-2013, erogati sia da provider regionali che da quelli nazionali.

E’ bene tenere presente che il provider ha tempo 60 giorni dalla conclusione di un evento per rapportare i crediti attribuiti ai partecipanti dell’evento in questione. E’ pertanto possibile che crediti di eventi conclusi negli ultimi mesi dell’anno non siano stati ancora rapportati e quindi non risultano conteggiati nel rendiconto personale. E’ bene dunque verificare la propria rendicontazione dopo il 31 marzo.

Ovviamente i sistemi elencano i crediti come notificati dai diversi provider. E’ pertanto utile analizzare la propria situazione confrontandola con gli attestati ricevuti dai provider, evento per evento, per verificarne la congruità e l’esattezza.

Allo scopo ANMA, provider nazionale 670, invierà entro il 31 marzo p.v. la “ANMA Credit Card” ad ogni singolo partecipante agli eventi formativi,  quale attestato dei crediti attribuiti nel triennio 2011-2013.

 

E’ ammesso riportare nel computo dei crediti da acquisire per il triennio 2011-2013 fino a 45 crediti acquisiti nel triennio 2008-2010, seguendo le indicazioni della “determina del 17/07/2013” già riportate nello specchietto precedente.

Pur con tutte le difficoltà derivanti dall’interpretazione di norme spesso confuse e contraddittorie, l’ANMA si  impegna a tenerVi sempre aggiornati sull’ECM con una particolare attenzione alle tematiche inerenti l’acquisizione e la gestione dei crediti.

Forte rimane il nostro impegno per riuscire ogni anno a proporvi un piano formativo di qualità, finalizzato al costante miglioramento della nostra professionalità, ma anche con un’offerta articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale per facilitarvi nell’acquisizione dei crediti necessari per soddisfare i requisiti normativi.