Codice di comportamento

approvato a Caserta il 10 Ottobre 1997

L’Associato Anma ha il dovere di perseguire e di testimoniare gli scopi dell’Associazione dettati dall’articolo 2 dello Statuto. A tal fine assumerà un comportamento consono agli scopi statutari adoperandosi a:

  • rispettare e tutelare la figura, il ruolo e la professionalità del medico d’azienda e del medico competente in conformità a quanto previsto da norme nazionali, comunitarie e dalla raccomandazione 171/1985 dell’ufficio Internazionale del lavoro. In quanto Medico onorerà ovviamente il giuramento di Ippocrate, il nuovo codice deontologico della federazione nazionale dei medici chirurghi, il codice etico professionale per gli operatori di medicina del lavoro della ICOH;
  • curare la propria formazione permanente e stimolare la promozione di attività e di iniziative di aggiornamento professionale;
  • diffondere la cultura in materia di prevenzione dei rischi correlati con l’ambiente dì lavoro e di vita. Il medico d’azienda competente associato dell’Anma si impegna ad onorare la propria professione rispettando i principi comportamentali.

Il Medico d’Azienda Competente associato all’ANMA si impegna ad onorare e rispettare la propria professione rispettando i principi comportamentali elencati.

Art. 1 – MISSIONE

Il medico d’azienda, competente in quanto provvisto dei requisiti richiesti dalla legge e nominato dal datore di lavoro, è il Medico che, inserito nel contesto aziendale per il perseguimento delle finalità generali dell’impresa, attraverso la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, collabora all’attuazione di quanto necessario affinché l’attività lavorativa si svolga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori.

Art. 2 – INDIPENDENZA INTELLETTUALE E PROFESSIONALE

Il medico d’azienda nell’esercizio delle proprie attività professionali deve mantenere indipendenza intellettuale e professionale; egli, nell’esprimere giudizi o affermazioni, deve rifuggire da interessi che si possano configurare come “conflitti di interesse”, soprattutto quando si tratta di informare il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti nell’impresa su fattori di rischio o situazioni che mostrano evidenza di pericolo per la salute o la sicurezza.

Art. 3 – RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL DATORE DI LAVORO E CONTRATTO DI LAVORO

Il medico d’azienda e un collaboratore diretto del datore di lavoro ed ha nei suoi confronti un dovere di lealtà basato sulla reciproca libera scelta e sulla reciproca fiducia; il rapporto di lavoro deve essere quindi diretto e formalizzato da apposito contratto che specifichi con chiarezza i rispettivi obblighi, compiti e responsabilità.

Art. 4 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AZIENDALI E RISERVATEZZA

Il medico d’azienda deve avere accesso ad ogni informazione utile alla conoscenza dei pericoli e dei rischi per la salute dei lavoratori e delle attività lavorative svolte da tutti i dipendenti nell’ambito aziendale; egli è tenuto ad osservare le regole della riservatezza sulle informazioni derivanti dall’adempimento della propria funzione.

Art. 5 – RELAZIONE CON IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il medico d’azienda promuove, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un rapporto di collaborazione basato sullo scambio delle rispettive conoscenze finalizzato all’attuazione delle misure di prevenzione concordate con il datore di lavoro.

Art. 6 – RAPPORTO CON IL LAVORATORE

Il medico d’azienda ha un dovere di lealtà nei confronti di ogni lavoratore e deve promuovere e salvaguardare il “particolare rapporto fiduciario” che si instaura con un soggetto obbligato a sottoporsi ex-lege ai controlli sanitari: a tal fine il medico deve fornire al lavoratore tutti gli elementi di conoscenza idonei a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute.

Art. 7 – PROGRAMMA SANITARIO

Il medico d’azienda ha la responsabilità di formulare il programma di sorveglianza sanitaria e di proporlo al datore di lavoro. Il programma sanitario deve essere “leggibile, adeguato e motivato”. Il medico d’azienda deve assicurare l’utilizzo di esami biologici e di altri accertamenti tenendo conto della loro sensibilità, specificità e valore produttivo preferendo metodi non invasivi e gli accertamenti che non comportano pericolo per la salute del lavoratore interessato. Nel caso si debba far ricorso ad un esame invasivo è necessario lasciare testimonianza di aver valutato rischi, benefici e di aver acquisito il consenso consapevole del lavoratore.

Art. 8 – RAPPORTO CON CENTRI DI SERVIZIO E STRUTTURE SANITARIE

Il medico d’azienda ha l’obbligo di verificare l’attendibilità degli accertamenti eseguiti e di informare il datore di lavoro qualora non la ritenesse sufficiente. Il medico d’azienda se incaricato dal datore di lavoro acquisisce elementi tecnici atti alla scelta dei centri e delle strutture sanitarie a cui far riferimento per l’attuazione del programma sanitario.

Art. 9 – IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Il medico d’azienda deve basare il proprio giudizio sulla conoscenza scientifica e sulla competenza tecnica. Il medico deve esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni lavoratore esposto a rischio. Allorquando viene espresso un giudizio di non idoneità o idoneità limitata alla mansione specifica, questo deve essere formulato su basi documentate ed oggettive e deve essere certificato in modo chiaro e per iscritto. Il medico deve informare in modo circostanziato il lavoratore interessato e deve certificare la notizia al datore di lavoro senza ledere la dignità del lavoratore. Non è dovuto il giudizio di idoneità nel caso di individui visitati in fase di pre-assunzione.

Art. 10 – VISITE MEDICHE RICHIESTE DAL LAVORATORE

Il medico d’azienda non può esimersi dal visitare o prestare assistenza ad un lavoratore. E’ altresì obbligato ad eseguire le visite mediche richieste da ogni lavoratore qualora tale richiesta sia correlata a rischi professionali. In tal caso dovrà esprimere il giudizio di idoneità alla mansione impegnandosi quindi a valutare la relazione tra individuo e compiti lavorativi assegnati.

Art. 11 – RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI E CON IL MONDO ACCADEMICO

Il medico d’azienda deve promuovere un rapporto di collaborazione con le Istituzioni e con gli Organi territoriali di vigilanza. Deve ottemperare agli obblighi medico legali. Egli inoltre deve:

  • promuovere e favorire il reciproco scambio di esperienze con gli organi istituzionali territoriali e centrali;
  • consegnare annualmente al datore di lavoro una relazione tecnica che, basandosi sui dati biostatistici, evidenzi la situazione sanitaria correlata ai rischi professionali della popolazione lavorativa assieme alle problematiche di igiene del lavoro esistenti;
  • segnalare al datore di lavoro, e agli organi di vigilanza ove previsto dalla legge, ogni situazione di rischio per il singolo lavoratore o per la comunità;
  • richiedere la collaborazione del medico di base dei lavoratori, previo l’assenso del lavoratore stesso, quando se ne presenti l’esigenza;
  • essere disponibile a trasmettere ogni informazione utile alle strutture sanitarie locali per i loro piani di assistenza e di intervento in relazione al rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • collaborare con l’Università ed il mondo accademico per lo sviluppo della prevenzione.