Trasmissione del giudizio di idoneità al lavoratore

Domanda:

Ho trasmesso il giudizio di inidoneità al lavoratore tramite l'ufficio personale della ditta. Mi viene contestata tale modalità dall'organo di controllo (ASL) in quanto secondo loro il giudizio lo dovevo trasnettere io direttamente e non avvalermi dell'ufficio personale. Tra l'altro va precisato che tale procedura è stata attuata in quanto il lavoratore, al quale avevo riscontrato una patologia cardiaca, era stato avviato da parte mia a consulenza cardiologica che ne aveva disposto il ricovero in reparto UTIC per altri accertamenti era irreperibile in quanto ricoverato. Alla dimissione il responsabile del personale ha consegnato il giudizio. Grazie

Risposta:

Caro collega

Le caratteristiche del giudizio di idoneità e la sua trasmissione  non sono perfettamente precisate come tu sai. Il comma 6-bis dell’art. 41 dice che “il MC esprime g.d.i. per iscritto dando copia del g.d.i. al lavoratore e al ddl”. Ovviamente quel dando non significa automaticamente una consegna a mano, de visu. In calce richiamiamo per sommi capi le parti della norma che si riferiscono al tema.

Ovviamente una consegna diretta a fine visita con tutti i requisiti minimi è preferibile, ma, nel caso questo non sia possibile, salvaguardiamo in particolare la data di consegna che sia certa e comunque nella miglior prossimità rispetto alla data di visita.

Nel caso in questione sottolinerei 2 aspetti:

il percorso è stato più che corretto fino all’invio a visita specialistica che poi ha determinato il ricovero. Poi con il lavoratore assente per malattia sarebbe stato più corretto un ulteriore appuntamento al rientro ( anche con meno dei 60 gg di malattia, in quanto si attendeva la valutazione specialistica ai fini del giudizio) per esprimere il giudizio.

E’ esperienza comune che nei casi di limitazione e soprattutto di non idoneità, il giudizio necessita di un supplemento di informazione sia al lavoratore sia all’azienda; l’azienda infatti nel consegnare il giudizio non riesce (e non è tenuta) alla gestione di questo aspetto.

Pur con queste osservazioni e stando alle scarne informazioni sull’accaduto si rileva l’eccessiva enfasi sull’aspetto  organizzativo-procedurale fatto dall’organo di sorveglianza:  al  caso è stata sicuramente assicurata la priorità necessaria e richiesta dal codice deontologico: lo stato di salute del lavoratore che in quel momento presentava un sospetto di grave patologia.

Riportiamo alcune note legislative

ALLEGATO 3A – D.L.vo 81

CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE:

GENERALITÀ DEL LAVORATORE

RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA

REPARTO3, MANSIONE E RISCHI

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità)

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE

FIRMA DEL LAVORATORE13

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

Art.41:

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

 

DECRETO 12 luglio 2016 scompare la firma del lavoratore

Art.1. comma b

b) all’allegato I (Allegato 3A,  decreto  legislativo  n.  81/2008)

nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione  scritta

del giudizio di idoneita’ alla mansione»  sono  soppresse  le  parole

«Firma del lavoratore» e la nota 13;