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Domanda:

Può, l'organo di vigilanza in seguito al ricorso al giudizio del medico competente di Idoneità alla mansione di un dirig medico presso U.O. Oculistica (" idoneo "- rischio biologico"-) esprimersi: "Idoneo al lavoro specifico .Si prescrive di non adibire ,il lavoratore per 6 mesi, ad attività lavorativa che comportino fini movimenti delle dita al fine di permettere un totale ripresa della funzionalità della mano sinistra." Di fatto la prescrizione interessa la capacita lavorativa generica non oggetto della sorveglianza sanitaria ai sensi art 41, ma dell' art 5 legge 300.e quindi competente la C.M.V. Orbene ai 6 mesi su tale prescrizione chi dovrà legittimamente rispondere ? Vorrei a tal punto formalizzare tale osservazione, che è sostanziale ,all' Organo di Vigilanza

Risposta:

Sui giudizi espressi dagli organi di Vigilanza su ricorso avverso al giudizio del  medico competente esiste ampia anedottica.

C’è un punto che bisognerebbe però chiarire e sottolineare. Il giudizio dell’Organo di Vigilanza deve essere aderente al dettato di Legge e quindi essere espresso nelle stesse modalità con cui lo formulano i medici competenti e cioè:

IDONEO, IDONEO CON LIMITAZIONE, IDONEO CON PRESCRIZIONE, NON IDONEO. Segue la specificazione del giudizio.

Quindi non si può scrivere: Idoneo al lavoro( lavoro? … mansione!) specifico e poi far seguire una prescrizione.

Sul merito della prescrizione ( che poi è una limitazione) e riguardo al rischio biologico si può far notare che la scarsa destrezza delle mani ( temporanea in questo caso) può mettere il lavoratore in condizioni di maggior suscettibilità rispetto ad infortuni a rischio biologico. Nulla viene prescritto sull’uso dei DPI che andrebbero attentamente considerati.

Il confine tra idoneità lavorativa e capacità lavorativa ( abilità chirurgica in questo caso) spesso è labile e costituisce una delle criticità del nostro lavoro.