Registro cancerogeni e sostanze classificate R40

Domanda:

Gent.mi, avrei bisogno di sapere se in presenza di sostanze etichettate come R40 sia necessario o meno istituire il registro degli esposti a sostanze cancerogene. Grazie

Risposta:

Risposta a cura del Dr. Livio D’Acuti RSPP del R.I.N.A. e Dr.ssa Isabella Cogliolo chimico esperta di REACH.

Il quesito è posto in maniera generica, senza identificazione della sostanza (o della miscela) alla quale è riferito, pertanto la risposta dovrà forzatamente riferirsi ad una situazione generica.

La frase di rischio R40 deriva dalla classificazione di pericolosità della sostanza (o del preparato) secondo una legislazione comunitaria oggi superata: la Direttiva Sostanze Pericolose (DSD) n. 67/548 recepita in Italia con il D.Lgs. 52/97smi e/o la Direttiva Preparati Pericolosi (DPD) n. 1999/45 recepita con D.Lgs. 65/2003 smi.

L’attuale normativa cogente di riferimento è costituita dal Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele, altrimenti noto con il suo acronimo CLP (Classification Labelling and Packaging). L’allegato VII del CLP contiene una tabella che facilita la conversione dalla classificazione di una sostanza o miscela secondo la direttiva 67/548/CEE o la direttiva 1999/45/CE, rispettivamente, alla corrispondente classificazione secondo il nuovo regolamento. Per quanto riguarda le sostanze cancerogene la conversione diretta, è generalmente possibile e ci sono poche situazioni in cui tale conversione può portare a risultati differenti. La conversione della frase R40 conferma la classifica di cancerogeno di categoria 3.

Il D.Lgs. 81/08 smi all’art. 234 per la definizione di sostanza cancerogena richiama il D.Lgs. 52/97 e definisce cancerogena una sostanza che risponde alla classificazione di cancerogeni cat. 1 o 2. La frase di rischio R40 identifica le sostanze con “Limited evidence of carcinogenic effect ” ovvero cancerogeni di categoria 3, pertanto una lettura puntuale della norma indica la non applicabilità dell’intero disposto di cui al Capo II del Titolo IX del D.Lgs 81/08 smi “Protezione da Agenti Cancerogeni.

Si ritiene comunque buona prassi operativa (e adempimento degli obblighi di valutazione del rischio chimico di cui al Capo I dello stesso Titolo IX) l’applicazione delle disposizioni generali del Capo II (es. sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, misure tecniche, organizzative e procedurali, informazione e formazione, etc.) con l’esclusione del Registro degli esposti.
Si consiglia infine di consultare il fornitore della sostanza per informazioni più dettagliate a conferma della nuova classificazione ed etichettatura e per ottenere la Scheda Dati di Sicurezza aggiornata secondo il regolamento CE 453/2010.