Domanda:
Un recente decreto legislativo ha eliminato l'obbligo di firma della persona visitata dall'attestato d'idoneità.Chiedo gli estremi di tale norma e se contiene altre varianti riguardanti i'invio della idoneità (all'inail/usl) e i relativi tempi ,oltre al consuntivo -relazione finale ed alla consegna immediata all'interessato.
Risposta:
Si tratta del Decreto del Ministero della Salute emanato in data 12 luglio 2016 ed entrata in vigore in data 9 agosto 2016,
Le modifiche sono relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del D.Lgs 81/2008 e alle conseguenti modalità di trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Innanzitutto l’abolizione della firma obbligatoria del lavoratore sul giudizio di idoneità; il certificato deve però contenere la data certa di consegna, in modo da permettere l’individuazione della scadenza per il ricorso avverso.
Utile una procedura condivisa tra MC e Datore di Lavoro: infatti il giudizio di idoneità, con questo requisito della data, dovrà essere consegnato al lavoratore e al Datore di Lavoro (Dirigente o altri destinatari che la procedura interna individuerà come necessaria).
Da questo punto di vista ci permettiamo di osservare che la scomparsa della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità, non apporti alcuna semplificazione, come invece sembrava fosse nell’intenzione del legislatore.