Domanda:
A pagina 22 del materiale Vademecum medico competente Covid 19 fase 2 un diagramma di flusso conclude la sorveglianza sanitaria con due possibilità. 1)presenza di condizioni minime di sicurezza e va bene 2)assenza di condizioni minime di sicurezza con tre possibilità alternative: A)Visite nello studio del medico competente e va bene posso fornire alle aziende due miei recapiti professionali B)Non riesco a capire che cosa significa visite a distanza per via telematica .Non capisco come posso fare una visita completa e rilasciare una certificazione di idoneità per via telematica salvo la acquisizione di alcuni parametri in telemedicina.(osservazione che mi è stata fatta da un UPG asl) C)che cosa significa differimento 1 mese 2 mesi fino a giugno o luglio con annullamento della periodicità? devo comunque rilasciare il certificato di idoneità o meno? Esistono circolari che consentono questo differimento valide su scala regionale,nazionale o di ASL? A pag 16 esistono tre modalità di esecuzione del test COVI : 1)RICERCA DEL RNA VIRALE con tampone nasofaringeo 2)Test sierologico qualitativo con puntura di dito 3)Test sierologico quantitativo Non sono riuscito a trovare laboratori che li eseguano in Lombardia e Piemonte mi potete aiutare? Cordiali saluti DOTT.GRAZIANO LIMIDO
Risposta:
Carissimo Dott. Limido,
sul sito ANMA troverà presto la Revisione 1 del Vademecum, che comprenderà le ultime indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 29/04 u.s. che per la Sorveglianza Sanitaria prevede:
La Sorveglianza Sanitaria deve proseguire nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza per il Medico e per i lavoratori.
Le visite mediche, tuttavia, non possono prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e MC e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.
Tra le attività ricomprese nella Sorveglianza Sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
· la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
· la visita medica su richiesta del lavoratore;
· la visita medica in occasione del cambio di mansione;
· la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione il MC valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia sulla base della valutazione dei rischi che dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del Medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:
· la visita medica periodica, (art. 41, c.1, lett. b)
· la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(art. 41, c. 1, lett. e)
Possono inoltre essere sospesi gli esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art. 41 comma 4 (gli esami strumentali previsti nel protocollo sanitario), i controlli ex art. 15 L. 125/2001 (alcol test in aria espirata).
La Circolare nulla dice su come effettuare le visite non differibili di cui sopra se non sussistono le condizioni minime di sicurezza e se non è opportuna la visita presso strutture esterne, perché per esempio il rischio legato al tragitto di spostamento è rilevante. Si ritiene che possano essere comunque effettuate visite a distanza, stante lo stato di necessità. D’altra parte la Circolare non è una norma di legge cogente di per sé, ma certo rappresenta un parere molto autorevole. Ciascun Medico decida in scienza e coscienza, consapevole anche delle responsabilità che ne possono conseguire a seguito di eventuali contestazioni degli Organi di Vigilanza.
Il giudizio di idoneità va rilasciato come di consueto.
Sulla periodicità è ancora una volta il Medico a decidere caso per caso: se non ha potuto fare gli esami strumentali e se ritiene questi fondamentali per l’idoneità, richiederà una periodicità abbreviata, da porsi al termine dell’emergenza. Francamente nella mia esperienza tale eventualità è molto rara, per cui il più delle volte mantengo la periodicità prevista dal protocollo sanitario normale, tranne che per i videoterminalisti in quinquennale che comunque anticipo a annuale o biennale.
Per i test diagnostici allo stato, in Lombardia, non sono consentiti a privati. Si vocifera di una prossima delibera che dovrebbe permettere l’uso dei test anche a laboratori privati specificamente autorizzati, tranne i tamponi che rimangono di esclusiva competenza pubblica. Restiamo in attesa.
Il Piemonte ha già deliberato tale possibilità, credo che sul sito della Regione siano riportati i laboratori autorizzati.
Si raccomanda comunque un uso cauto e scientificamente corretto dei test diagnostici, come dettagliatamente riportato nel Vademecum, che non possono, al momento, conferire patenti di immunità a nessuno.
Ringraziamo il nostro dottor Boschiroli per l’esauriente risposta.