Prelievo ematico a sorpresa per alcoldipendenza?

Domanda:

Ci è stato detto dal RSPP che tutti gli insegnanti della scuola dovranno presto (in settimana) sottoporsi a un prelievo del sangue ,in un'aula della scuola, senza preavviso, per verificare l'assenza di tossicodipendenza. Altrimenti ci potrebbe essere una denuncia penale. Come comportarsi? Grazie

Risposta:

L’unico test di routine e per tutti, a cui possono essere sottoposti gli insegnanti, è quello di verifica di assunzione di alcol (vedi nota del dip politiche Antidroga sotto riportato); normalmente questo viene effettuato sull’aria espirata, raramente viene effettuato su sangue e comunque in questo caso, deve essere fatta una analisi immediata. Per le sostanze stupefacenti e psicotrope invece, gli insegnanti non rientrano, ad oggi, nelle liste delle mansioni a rischio per terzi. Quindi il controllo (su urine!)  in questo caso sarebbe indebito, a meno che venga effettuato su casi particolari e fuori dalle dinamiche della sorveglianza sui lavoratori). Piccole note: cosa vuol dire avvisare che in settimana sarà fatto un controllo senza preavviso? Sarebbe meglio dire con ampio preavviso. Inoltre sia per l’alcol che per le droghe i test vengono effettuati direttamente e comunque sotto la responsabilità del Medico Competente.

Nota del Dip. Politiche Antidroga
In relazione alla possibilità di eseguire drug test  accertamenti tossicologi negli insegnanti sospettati/percepiti  di far uso di sostanze stupefacenti  e  che quindi possono avere condizioni di salute pericolose sia per se stessi che per terze persone, come nel caso dell’insegnante di Firenze che è stata trovata  nei bagni della scuola in condizioni di salute precarie dopo aver assunto eroina, è chiaro che esiste la possibilità di far valutare le condizioni di salute del lavoratore, da parte del datore di lavoro ( in questo caso dirigente scolastico) già sulla legge esistente. Non è necessaria, come giustamente dichiarato dal sottosegretario Giovanardi,  quindi una nuova normativa nel vero senso della parola ma si può applicare quella già in atto. Nei prossimi mesi sarà possibile inoltre utilizzare un ulteriore provvedimento (atto di intesa stato regioni attualmente in preparazione) dove tale categoria verrà inserita. Per quanto riguarda la normativa esistente nello specifico l’  art. 41 comma 1 del D.  L. 81/08 definisce la possibilità di analizzare i lavoratori compresi gli insegnati per l’assunzione di sostanze alcoliche,  tramite il medico competente. Nel caso in cui  vi sia l’impossibilità di eseguire accertamenti tossicologici delle sostanze stupefacenti (in base alla art. 5 Statuto dei lavoratori  che ne potrebbe fare divieto) il datore di lavoro ha comunque la possibilità di attivarsi in quanto  può rivolgersi alla struttura sanitaria pubblica (ASL) e richiedere gli accertamenti del caso anche per il problema dell’assunzione delle sostanze stupefacenti. Si aggiunge inoltre che l ‘art 18 comma 1 lettera c   del D.L. 81/08 nella distribuzione dei compiti al lavoratore il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e e quindi in questo caso sarebbe possibile eseguire gli accertamenti tossicologici.