Obbligo visite soci artigiani

Domanda:

Chiedo se i soci lavoratori attivi, contemporaneamente legali rappresentanti nelle loro aziende, ad es. 3 fratelli meccanici, hanno l'obbligo o meno di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria in quanto esposti a rischi per la salute come i loro dipendenti. Cari colleghi, sono un Medico Competente specialista in medicina del lavoro libero professionista e spesso nella mia attività mi sono trovato di fronte ad aziende artigiane costituite da 2 o 3 soci, sia con che senza dipendenti. Il mio quesito è questo: posto che questi soci sono tutti lavoratori attivi nelle loro aziende (edili, meccaniche, etc.) e sono anche esposti a rischi quali rumore, vibrazioni mano-braccio etc. sopra i livelli d'azione, sono obbligati o meno a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria come i loro dipendenti o hanno facoltà di non farlo in quanto figurano anche contemporaneamente tutti datori di lavoro in quanto non hanno nominato tra di loro un datore di lavoro ai fini della sicurezza? In caso debbano fare la visita, qual'è il riferimento di legge preciso a cui possa ricorrere per giustificare la mia richiesta di doverli sottoporre a sorveglianza sanitaria? Vi ringrazio in anticipo della risposta che vorrete darmi.

Risposta:

Abbiamo chiesto un parere alla dott.ssa Guardavilla che ci ha confermato con questa perentoria risposta:
L’articolo 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 (definizione di “lavoratore”) equipara al lavoratore “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso”.
In combinato disposto con l’articolo 20 comma 2 lett. i) D.Lgs. 81/08, tutti coloro che rientrano nella definizione di lavoratore (ivi compresi gli equiparati) sono tenuti a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.