Idoneità al sevizio e limitazioni alle mansioni

Domanda:

In mancanza del medico competente, a seguito visita presso il reparto Medicina del Lavoro di un Ospedale pubblico mi sono state consigliate limitazione delle attività svolte in base alle mansioni proprie del profilo professionale con certificazione scritta e consegnate alla scuola. Successivamente il Dirigente scolastico mi ha inviata a visita Medico collegiale presso il ministero delle finanze dove è emerso la mia idoneità al servizio. Attualmente mi trovo a svolgere tutte le attività previste dalla mia mansione, comprese quelle di cui il Medico del Lavoro ha ritenuto non svolgibili in base alle patologie riscontrate. Chi stabilisce le limitazioni? Il medico competente, in mancanza il medico del lavoro di ospedale pubblico, oppure la Commisione medico collegiale del ministero delle finaze che ha stabilito l'idoneità al sevizio in modo assoluto? il Testo unico cosa stabilisce in merito?

Risposta:

Se non c’è il medico competente vuol dire che il DL non ha rintracciato nessun rischio che richiede sorveglianza sanitaria. In caso di una ipersuscettibilità verso una situazione di lavoro presente in questo contesto, a stabilire il giudizio di idoneità è la commissione ex art. 5 della Provincia di riferimento. La commissione del Ministero ha solo lo scopo di valutare l’inabilità al lavoro ( potremmo chiamarla pre-pensionamento) ma non l’idoneità ad una mansione.