Compatibilità tra art 55octies D.L.150/09 (Brunetta) e art. 211 comma 2 D.L. 81/08

Domanda:

Mi permetto ritenere interessante un approfondimento relativo alla compatibilità tra due norme, una che permette al datore di lavoro delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 55-octies D.L. 150 del 27/10/2009 (Decreto Brunetta) di licenziare il lavoratore inidoneo che, infatti, recita: "...nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche , di cui all'art. 2 comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro..." ed, al contrario, un'altra norma che salvaguarda il lavoratore in caso di inidoneità come recita il D.L. 81/08 modificato dal D.L. 106/09 che recita all'art. 42: ".. il datore di lavoro....attua le misure indicate dal medico Competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alla mansioni di provenienza...". Tale quesito mi è stato posto già da vari datori di lavoro di amministrazioni pubbliche. Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti

Risposta:

Una prima risposta a cura della dott.ssa Anna Guardavilla

In via interpretativa l’accertata permanente inidoneità psicofisica è cosa diversa dalla inidoneità alla mansione specifica.
Concetti diversi, soluzioni diverse. La prima è una inidoneità assoluta, la seconda relativa e, se esiste altra mansione compatibile, in questo secondo caso ritengo continui a dover essere assegnata anche nell’ambito pubblico.
Ad ogni modo intendo approfondire la questione perché sicuramente farà discutere, anzi grazie della segnalazione.