Certificato per rilascio patentino gas tossici

Domanda:

Buongiorno, ho ricevuto in questi giorni la richiesta da parte di 2 aziende che seguo come medico competente, una in provincia di Venezia, l'altra a Padova ma con una sede in provincia di Udine, di rilasciare il certificato per il rilascio del patentino gas tossici. Non trovo riferimenti legislativi in merito, volevo sapere se Vi e' una nuova normativa in merito e se e come devono essere eseguite dette visite. Grazie.

Risposta:

 

La normativa fondamentale R.D. 09/01/1927, n. 147 Approvazione del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici-, stabilisce che l’abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all’impiego dei gas tossici, deve risultare da apposita patente, il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate nello stesso regolamento .
Per impiego di gas tossici s’intende il loro utilizzo a qualsiasi scopo (salve le eccezioni di cui al Titolo III, Capo I del R.D. 147/1927), la loro custodia o conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.
La patente di abilitazione è prescritta per tutti gli operatori, siano pure chimici diplomati o laureati, ad eccezione di chi esercita la direzione tecnica dei servizi concernenti l’impiego dei gas (vedere sotto anche i casi di esenzione dalla presentazione del certificato d’idoneità).
Guida all’impiego della patente gas Tossici
Regolamento gas tossici R.D. n. 147 del09-01-1927
Elenco gas tossici riconosciuti DM 06-02-1935

I riferimenti che trovi sulla rete per maggiori notizie nella Regione Friuli e per la Regione Veneto li trovi a questi indirizzi.

Buon lavoro.

http://portale.ass4.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=80&_dad=portal34&_schema=PORTAL34&act=2&id=661

 

http://www.ulss13mirano.ven.it/nqcontent.cfm?a_id=7651