Domanda:
Risposta:
Come premessa bisogna precisare che non sono state ancora emanate le norme di rivisitazione della norma , richieste per il 31 dicembre 2009.
Abbiamo chiesto alla dott.ssa Anna Guardavilla un suo parere in merito:
Il termine del 31 dicembre 2009 è un termine “ordinatorio” (vedi in calce a questa risposta cosa di intende con tale espressione: sinteticamente, significa che anche se scade tale termine l’atto che viene emanato non perde utilità) rivolto al Ministero per la redazione del decreto ministeriale in oggetto (previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).
Il termine che invece rileva per gli operatori è quello stabilito dall’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 40, che recita: “Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.”
Quindi nel momento in cui dovesse entrare/entrerà in vigore tale decreto, e ciò è ancora possibile o plausibile, decorrerebbero/decorreranno tali termini (iniziali) di redazione e trasmissione dei dati di cui all’allegato B.
Riporto di seguito la differenza tra termini perentori e ordinatori (veda soprattutto la frase in stampatello).
Dott.ssa Anna Gurdavilla
Il termine perentorio viene così detto, se un dato atto o una data attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso; se il termine non viene rispettato, l’atto o l’attività, pur se eventualmente compiuta, risulta inutile, nel senso che non viene considerata utile ai fini di certi effetti favorevoli, con conseguente applicazione di sanzioni e produzione di effetti sfavorevoli. Questo perchè il termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo al fine di fornire certezza all’attività stessa.
Il termine ordinatorio invece, viene così detto se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di ‘ordinare’ un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.
All’interno della categoria dei termini ordinatori, la dottrina distingue, poi, i cosiddetti termini ’sollecitatori’, cioè quei termini diretti a ’sollecitare’ il tempestivo compimento di una data attività, senza prevedere alcun effetto negativo in caso di mancato rispetto. Invero, date le eguali conseguenze previste, il termine sollecitatorio si distingue ben poco da quello ordinatorio.
Normalmente, si parla di termine con carattere PERENTORIO,QUANDO LA LEGGE O LO STESSO ATTO PREVEDANO LA DECADENZA; si parla invece di termine con carattere ORDINATORIO IN TUTTI GLI ALTRI CASI. Se la legge non si esprime in merito, la dottrina afferma unitamente che ’si considerano ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre si considerano perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio’ pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione del termine dipende dall’esistenza o meno di sanzioni decadenziali.]