Addetti alle emergenze

Domanda:

Buongiorno, vorrei cortesemente chiedervi se secondo voi è legittima una valutazione da parte del medico competente dell'idoneità psicofisica preventiva dei lavoratori designati come addetti alle emergenze secondo un protocollo sanitario prestabilito e redatto dopo un'adeguata valutazione dei rischi e se eventualmente è anche necessaria una sorveglianza sanitaria nel tempo. Vi ringrazio, cordiali saluti. PS: apparentemente non vi è alcuna norma che prevede quanto sopra però una specifica valutazione dei rischi non potrebbe essere sufficiente per legittimare l'intervento del medico competente? In sostanza come si può altresì evitare che vengano designati lavoratori con patologie e/o menomazioni palesemente incompatibili con un tale incarico?

Risposta:

 

Risponde il dott. Luigi Striuli MC San Donà di Piave VE

L’ attuale normativa (Dlgs 388/03 e Dlgs 81/08) stabilisce che gli addetti al Primo Soccorso siano designati dal datore di lavoro e questi non possono rinunciare all’ incarico se non per giustificato motivo.

Protocolli sanitari per addetti al Primo Soccorso non ce ne sono e non pare neanche il caso di parlare di valutazione dei rischi in quanto non e’ una mansione ma un incarico.

Un punto di vista interessante potrebbe essere:  visto che il Dlgs 388 dice che il piano di emergenza sanitario dovrà essere istituito dal datore di lavoro ” in collaborazione con il medico competente”, questi , valutando le persone scelte, potrà e in alcuni casi dovrà sconsigliare la designazione di lavoratori con particolari problemi, come ad esempio deficit motori o problemi psichici.

Ricordo che l’ INAIL nel questionario OT24 diventato OT23 chiedeva alle aziende “virtuose” se sottoponessero a particolari accertamenti gli addetti alle squadre di emergenza. Ma questo era considerato un sovrappiù.

Per inciso: questo argomento è stato trattato nella rubrica ‘ANMA risponde’  del 19/2/2013   ”squadre antincendio”.